Art. 2.
(Diritti delle persone con epilessie
farmacoresistenti).

      1. Alle persone affette da epilessie farmacoresistenti è riconosciuta dalla competente commissione medico-legale, anche per gli effetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, una percentuale di invalidità civile almeno pari al 46 per cento.
      2. Alle persone affette da epilessie farmacoresistenti, a seguito di accertamento della competente commissione medico-legale, è riconosciuta la situazione con

 

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connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.